Funzione Giurisdizionale: profilo soggettivo e oggettivo

Funzione Giurisdizionale: profilo soggettivo e oggettivo

Funzione giurisdizionale si distingue tra

•    Profilo soggettivo: attività attribuite alla competenza degli appartenenti al corpo giudiziario (magistrati)

•    Profilo oggettivo: attività aventi carattere oggettivamente giurisdizionale.

Ci sono alcuni casi in cui soggetti non qualificabili come giudici ordinari tuttavia esercitano funzioni che possono essere qualificate giurisdizionali anche se non lo sono.

-    Applicazione della legge

-    Passività del giudice

-    Terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice

-    Rispetto dei principi del giusto processo (contraddittorio fra le parti, pubblicità del procedimento, motivazione delle decisioni)

-    Finalità: risoluzione di controversie; tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli individui (diritti), perseguimento penale dei responsabili di comportamenti delittuosi.

Funzione legislativa (legis latio)

-    La funzione legislativa crea le disposizioni legislative; la sua espressione tipica è la legge.

-    La funzione giurisdizionale invece è volta a applicare la legge, ad "affermare il diritto" (ius dicere), a garantire l'osservanza delle regole poste da altri poteri.

Funzione esecutiva-amministrativa (legis executio)

-    La funzione esecutiva-amministrativa ha il compito di dare esecuzione a norme di legge, ma NON in posizione di terzietà né con la specifica finalità di risolvere una controversia, bensì con lo scopo di perseguire l'interesse pubblico.

-    La funzione giurisdizionale dev'essere caratterizzata da imparzialità, indipendenza e terzietà ed è volta a risolvere controversie applicando le norme a casi concreti.

La giurisdizione ordinaria. Art. 102, comma 1, Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati ordinari possono avere:

•    Funzioni giudicanti (giudici ordinari, aventi una giurisdizione generale in materia civile e penale)

•    Funzioni requirenti (pubblici ministeri: si fanno carico della pubblica accusa. Non hanno competenza solo in materia penale. Non hanno la caratteristica di terzietà tipica dei giudici).

L'organizzazione della giustizia ordinaria ha DUE dimensioni:

1.    Orizzontale, di diffusione sul territorio nazionale: vi sono 29 distretti giudiziari che fanno capo ad altrettante Corti d'appello.

2.    Verticale: giudici di primo grado e giudici di secondo grado (è garantito il doppio grado di giudizio). "Al vertice" è posta la Corte di cassazione (terzo grado di giudizio) che ha sede a Roma.

Nel nostro ordinamento la magistratura è un potere diffuso = ogni magistrato può esprimere la volontà …

Non ci sono gerarchie all'interno della magistratura.

L'impugnazione davanti alla Corte di cassazione può essere fatta solo per motivi di legittimità.

Giudici di pace = giudici onorari che non hanno accesso alla magistratura e che si occupano delle cause "minori". Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi al tribunale. Il primo grado di giudizio è il tribunale.