• Profilo soggettivo: attività attribuite alla competenza degli appartenenti al corpo giudiziario (magistrati)
• Profilo oggettivo: attività aventi carattere oggettivamente giurisdizionale.
Ci sono alcuni casi in cui soggetti non qualificabili come giudici ordinari tuttavia esercitano funzioni che possono essere qualificate giurisdizionali anche se non lo sono.
- Applicazione della legge
- Passività del giudice
- Terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice
- Rispetto dei principi del giusto processo (contraddittorio fra le parti, pubblicità del procedimento, motivazione delle decisioni)
- Finalità: risoluzione di controversie; tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli individui (diritti), perseguimento penale dei responsabili di comportamenti delittuosi.
Funzione legislativa (legis latio)
- La funzione legislativa crea le disposizioni legislative; la sua espressione tipica è la legge.
- La funzione giurisdizionale invece è volta a applicare la legge, ad "affermare il diritto" (ius dicere), a garantire l'osservanza delle regole poste da altri poteri.
Funzione esecutiva-amministrativa (legis executio)
- La funzione esecutiva-amministrativa ha il compito di dare esecuzione a norme di legge, ma NON in posizione di terzietà né con la specifica finalità di risolvere una controversia, bensì con lo scopo di perseguire l'interesse pubblico.
- La funzione giurisdizionale dev'essere caratterizzata da imparzialità, indipendenza e terzietà ed è volta a risolvere controversie applicando le norme a casi concreti.
La giurisdizione ordinaria. Art. 102, comma 1, Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
I magistrati ordinari possono avere:
• Funzioni giudicanti (giudici ordinari, aventi una giurisdizione generale in materia civile e penale)
• Funzioni requirenti (pubblici ministeri: si fanno carico della pubblica accusa. Non hanno competenza solo in materia penale. Non hanno la caratteristica di terzietà tipica dei giudici).
L'organizzazione della giustizia ordinaria ha DUE dimensioni:
1. Orizzontale, di diffusione sul territorio nazionale: vi sono 29 distretti giudiziari che fanno capo ad altrettante Corti d'appello.
2. Verticale: giudici di primo grado e giudici di secondo grado (è garantito il doppio grado di giudizio). "Al vertice" è posta la Corte di cassazione (terzo grado di giudizio) che ha sede a Roma.
Nel nostro ordinamento la magistratura è un potere diffuso = ogni magistrato può esprimere la volontà …
Non ci sono gerarchie all'interno della magistratura.
L'impugnazione davanti alla Corte di cassazione può essere fatta solo per motivi di legittimità.
Giudici di pace = giudici onorari che non hanno accesso alla magistratura e che si occupano delle cause "minori". Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi al tribunale. Il primo grado di giudizio è il tribunale.